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MUD

(Modello Unico Dichiarazione Ambientale)
Lex 70/94 – D. Lgs 22/97

Anche quest’anno il termine ultimo per la presentazione del MUD (Modello Dichiarazione Unico) sarà il 30 aprile 2004.
Vediamo chi è principalmente obbligato a presentare la dichiarazione:

a) tutti coloro che raccolgono e movimentano rifiuti prodotti da terzi;

b) le imprese produttrici di rifiuti non pericolosi e pericolosi che derivano da lavorazioni industriali o artigianali;

c) Imprese che effettuano attività di smaltimento, di recupero o altri trattamenti;

d) Comuni, consorzi di Comuni, Comunità Montane, Aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e Gestori del servizio pubblico.

Sono esclusi dalla presentazione del MUD:

a) Imprenditori agricoli se hanno un volume di affari inferiore a € 7.746,85 solo riferito ai rifiuti speciali pericolosi;

b) Imprese commerciali e di servizio che producono solo rifiuti speciali non pericolosi;

c) Piccoli imprenditori artigiani con un numero di dipendenti uguale o inferiore a tre unità e che producono solo rifiuti speciali non pericolosi;

Per quanto riguarda, invece, le dichiarazioni sulle emissioni, sono obbligati ai sensi del D. Lgs 372/99, i gestori degli impianti produttivi in esercizio, di attività energetiche, industriali chimica e mineraria ed altre attività, i quali dovranno fornire i dati sulle emissioni in aria, acqua e suolo, con riferimento all’anno 2003.

Il modello unico di dichiarazione ambientale si articola nelle seguenti sezioni:

a) sezione anagrafica;

b) sezione rifiuti,

c) sezione costi e ricavi rifiuti urbani;

d) sezione intermediazione e commercio;

e) sezione imballaggi.

Il dichiarante deve compilare e presentare, oltre a quella anagrafica, solo le sezioni (ed all’interno di queste le schede e i moduli) inerenti la propria attività.

Il MUD si può compilare su supporto cartaceo o su supporto informatico. E’ possibile anche l’invio telematico con il sistema di firma digitale.

Il modello deve essere presentato, unitamente all’attestazione di versamento dei diritti di segreteria, alla Camera di Commercio della provincia nel cui territorio ha sede l’unità locale cui la dichiarazione si riferisce.

Si ricorda che per l’omessa o incompleta dichiarazione scatterà la sanzione amministrativa da € 2.582,28 a € 15.493,71.

Per la presentazione in ritardo (entro 60 giorni dal 30 aprile 2004) si applica una sanzione amministrativa da € 25,82 a € 154,94.

Per indicazioni incomplete o inesatte che, però, consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,23 a € 1.549,37.

 

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